Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
chissà se inseriranno pesci rossi e carpe =D
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Immagino quindi che dopo l'entrata in vigore saranno rese note anche le liste delle specie cosiddette infestanti.
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Citazione:
Originariamente Scritto da
Akumal
Immagino quindi che dopo l'entrata in vigore saranno rese note anche le liste delle specie cosiddette infestanti.
Cavallette comprese. :baffled-:
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Ogni paese deve compilare una lista, Foi, Italiangekko, Linnaeus e altre associazioni si stanno muovendo per poter partecipare alla Commissione che stabilira' le specie da vietare per evitare problemi a chi alleva come e' successo per i cosiddetti "pericolosi" ma ad esempio le tartarughe acquatiche nordamericane difficilmente ne resteranno fuori
Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Spero non inseriscano pure quelle del centro-America...sennò addio tentativi di riproduzione.
Le nordamericane ho visto che sono già specificate nel testo che hai postato tu ( chrisemys picta e tse ) però così facendo c'è il rischio concreto che rientrino nella lista anche le sternotherus ed altre specie.
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Citazione:
Originariamente Scritto da
marconyse
E' l'inizio della fine dell'allevamento di rettili,Anfibi e altri animali, se avete visto le liste olandesi dell'anno scorso......:baffled-:
Tu ad esempio comincia a scordarti le horsfieldii
Questo e' un sunto
REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive
Articolo 31
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell’elenco dell’Unione.
sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell’iscrizione nell’elenco dell’Unione;
b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.
2. Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti
dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.
3. I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.
4. Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all’articolo 8 o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri.
Ecco la formulazione del Regolamento:
1. Gli Stati membri prevedono disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione.
2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Le sanzioni previste possono comprendere, tra l’altro:
a) ammende;
b) confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;
c) immediata sospensione o ritiro di un’autorizzazione rilasciata in conformità dell’articolo 8.
4. Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni
di cui al paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica delle stesse.
7)- Entrata in vigore
del Reg. (UE) n. 1143/2014: 1° gennaio 2015. Da tale data scattano i termini entro i quali predisporre gli strumenti giuridici necessari a rendere applicativo il regolamento. Ad esempio: elenchi delle specie e sanzioni.
Devo cominciare a temere per le mie hors?
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Bisogna vedere cosa ci presenteranno a fine anno, comunque qualora fossero vietate potresti comunque tenerle impegnandoti a non riprodurle e stabulandole in un luogo a prova di fuga, non ci fasciamo la testa prima di essercela rotta e speriamo che gente come Stoppa non ci metta il naso
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Grazie marconyse... beh evitare che le mie hors si riproducano sembra fattibile e con un po' di impegno anche un eventuale "tarta bunker " si potrebbe realizzare...
Hai ragione, è meglio non allarmarsi prima del tempo.
... :vescovo:Stoppa:vescovo: ...
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
spero escludano dalla lista almeno tutte le tarta in cites
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio
Riapro questa discussione per segnalare una cosa che ho trovato sul sito del parlamento europeo:
Testi approvati - Mercoledì 16 dicembre 2015 - Elenco delle specie esotiche invasive - P8_TA-PROV(2015)0455
E cito direttamente le ultime righe:
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (UE) n. 1143/2014;2. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Siamo da punto e a capo, pare.
Re: Attenzione nuova Legge europea in attuazione dal 1° gennaio