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Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificazione

Discussione sull'argomento Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificazione contenuta nel forum Legislazione, nella categoria Leggi e Normative; Originariamente Scritto da Peso Premesso che i genitori hanno un CITES fonte "C" e le 5 THB sono le mie ...

  1. #16
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da Peso Visualizza Messaggio
    Premesso che i genitori hanno un CITES fonte "C" e le 5 THB sono le mie prime nascite, quanto scrivi è tutto chiaro tranne tre aspetti:
    - cosa intendi quando scrivi "la richiesta di certificazione andrebbe fatta solo esclusivamente nel caso che ci siano i presupposti per ottenerla. "?
    - se i genitori hanno fonte "C", le 5 THB nate nel 2013 avranno anch'esse fonte "C"?
    - per la richiesta di certificazione devo compilare un mod. SCT2 x soggetto. Mentre il modello SCT2/A?
    Nel senso che se non si hanno i requisiti sopratutto le fonti dei riproduttori non vale la pena fare la richiesta di certificazione in quanto non verrà approvata e quindi la fonte C non verrà rilasciata.
    I presupposti necessari per la richiesta di certificaizon sono che tutti i riproduttori siano detenuti legalmente con tanto di certificato cites (in fonte F o fonte C) e relativo marcaggio con microchip e la prole per la quale si richiede la certificazione ne sia stata denunciata la nascita e sia stata anch'essa marcata con microchip.
    Nel tuo caso non dovrebbero esserci assolutamente problemi ad ottenerla visto che i genitori sono in fonte C, logicamente ci vorrà più tempo essendo la prima volta poi i prossimi anni pur dovendo compilare gli stessi moduli e quindi fare le stesse pratiche il rilascio dei certificati sarà più veloce.
    Non c'è l'automatismo del rilascio della fonte C alla prole essendo gli stessi genitori in fonte C ma è necessario sempre richiedere la certificazione con l'iter indicato sopra.
    Il modello SCT2 va compilato per ogni soggetto per il quale si richiede la certificazione (dopo l'approvazione il certificato cites che verrà rilasciato rispecchierà i dati inseriti nel modello di richiesta essendo simile al certificato) mentre il modello SCT2/A va compilato solo una volta nel tuo caso in quanto è possibile inserire fino a 5 esemplari nati per il quale si richiede la certificazione.
    Alla fine la verità è che questi piccoli animali “solo se riesci a conoscerli riesci anche ad amarli”.
    Le tartarughe ci insegnano "andiamo piano, non serve correre basta solo partire in tempo" !!!!

    http://i.imgur.com/G15sNzq.png?1
    Lucio78


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  3. #17
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da lucio78 Visualizza Messaggio
    Nel senso che se non si hanno i requisiti sopratutto le fonti dei riproduttori non vale la pena fare la richiesta di certificazione in quanto non verrà approvata e quindi la fonte C non verrà rilasciata.
    I presupposti necessari per la richiesta di certificaizon sono che tutti i riproduttori siano detenuti legalmente con tanto di certificato cites (in fonte F o fonte C) e relativo marcaggio con microchip e la prole per la quale si richiede la certificazione ne sia stata denunciata la nascita e sia stata anch'essa marcata con microchip.
    Nel tuo caso non dovrebbero esserci assolutamente problemi ad ottenerla visto che i genitori sono in fonte C, logicamente ci vorrà più tempo essendo la prima volta poi i prossimi anni pur dovendo compilare gli stessi moduli e quindi fare le stesse pratiche il rilascio dei certificati sarà più veloce.
    Non c'è l'automatismo del rilascio della fonte C alla prole essendo gli stessi genitori in fonte C ma è necessario sempre richiedere la certificazione con l'iter indicato sopra.
    Il modello SCT2 va compilato per ogni soggetto per il quale si richiede la certificazione (dopo l'approvazione il certificato cites che verrà rilasciato rispecchierà i dati inseriti nel modello di richiesta essendo simile al certificato) mentre il modello SCT2/A va compilato solo una volta nel tuo caso in quanto è possibile inserire fino a 5 esemplari nati per il quale si richiede la certificazione.
    Grazie!!!
    Ma quindi prima di cedere i soggetti (già promessi ad alcuni amici) devo aspettare il rilascio del CITES che visto che è la prima volta avrà un iter più lento? Corretto?


  4. #18
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da Peso Visualizza Messaggio
    Grazie!!!
    Ma quindi prima di cedere i soggetti (già promessi ad alcuni amici) devo aspettare il rilascio del CITES che visto che è la prima volta avrà un iter più lento? Corretto?
    Gli esemplari in all.A sia che movimentati che ceduti/venduti vanno accompagnati sempre ed esclusivamente dal Certificato Cites qundi devi aspettare il rilascio che avverrà sicuramente con tempi probabilmente lunghi considerando che si avvicina l'autunno e l'inverno e quindi anche il letargo penso che andrà a finire alla primavera prossima.
    Leggi questa discussione che potrebbe interessarti:
    http://www.tartarugando.it/legislazi...-positivo.html
    Ultima modifica di lucio78; 16-09-2014 alle 09:44
    Alla fine la verità è che questi piccoli animali “solo se riesci a conoscerli riesci anche ad amarli”.
    Le tartarughe ci insegnano "andiamo piano, non serve correre basta solo partire in tempo" !!!!

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    Lucio78


  5. #19
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da lucio78 Visualizza Messaggio
    Gli esemplari in all.A sia che movimentati che ceduti/venduti vanno accompagnati sempre ed esclusivamente dal Certificato Cites qundi devi aspettare il rilascio che avverrà sicuramente con tempi probabilmente lunghi considerando che si avvicina l'autunno e l'inverno e quindi anche il letargo penso che andrà a finire alla primavera prossima.
    Leggi questa discussione che potrebbe interessarti:
    http://www.tartarugando.it/legislazi...-positivo.html
    Grazie!!! Ti aggiorno sugli sviluppi....
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  6. #20
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da lucio78 Visualizza Messaggio
    Nel senso che se non si hanno i requisiti sopratutto le fonti dei riproduttori non vale la pena fare la richiesta di certificazione in quanto non verrà approvata e quindi la fonte C non verrà rilasciata.
    I presupposti necessari per la richiesta di certificaizon sono che tutti i riproduttori siano detenuti legalmente con tanto di certificato cites (in fonte F o fonte C) e relativo marcaggio con microchip e la prole per la quale si richiede la certificazione ne sia stata denunciata la nascita e sia stata anch'essa marcata con microchip.
    Nel tuo caso non dovrebbero esserci assolutamente problemi ad ottenerla visto che i genitori sono in fonte C, logicamente ci vorrà più tempo essendo la prima volta poi i prossimi anni pur dovendo compilare gli stessi moduli e quindi fare le stesse pratiche il rilascio dei certificati sarà più veloce.
    Non c'è l'automatismo del rilascio della fonte C alla prole essendo gli stessi genitori in fonte C ma è necessario sempre richiedere la certificazione con l'iter indicato sopra.
    Il modello SCT2 va compilato per ogni soggetto per il quale si richiede la certificazione (dopo l'approvazione il certificato cites che verrà rilasciato rispecchierà i dati inseriti nel modello di richiesta essendo simile al certificato) mentre il modello SCT2/A va compilato solo una volta nel tuo caso in quanto è possibile inserire fino a 5 esemplari nati per il quale si richiede la certificazione.
    Scusa Lucio78 ho verificato adesso che la fonte dei riproduttori non è "C" bensì è la "D". Cosa cambia?
    Posso ugualmente richiedere il CITES x finalità commerciali x le 5 THB? Verosimilmente che CITES mi verrà rilasciato?


  7. #21
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da Peso Visualizza Messaggio
    Scusa Lucio78 ho verificato adesso che la fonte dei riproduttori non è "C" bensì è la "D". Cosa cambia?
    Posso ugualmente richiedere il CITES x finalità commerciali x le 5 THB? Verosimilmente che CITES mi verrà rilasciato?
    Si è uguale è sempre fonte commerciale e veniva rilasciata solo agli allevamenti professionali, da circa due anni non può essere più rilasciata ma viene rilasciata sempre esclusivamente fonte C.
    Quindi non cambia nulla puoi ottenere la certificazione commerciale tranquillamente.

    http://www.tartarugando.it/legislazi...nte-c-e-d.html
    Ultima modifica di lucio78; 16-09-2014 alle 22:48
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  8. #22
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    Predefinito

    Il modello SCT2 non serve per la richiesta dei certificati, basta solo il modello SCT2/A
    Ultima modifica di tartaclaudia; 18-09-2014 alle 17:35


  9. #23
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificati

    Citazione Originariamente Scritto da tartaclaudia Visualizza Messaggio
    Il modello SCT2 non serve per la richiesta dei certificati, basta solo il modello SCT2/A
    Scusa ma non mi trovo allora con quanto mi ha detto lucio78...


  10. #24
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificati

    Ognuno può dire quello che vuole fatto è che è scritto chiaramente sull'ultima circolare Cites 6/2014 (http://www.tartarugando.it/legislazione/13165-nuova-circolare-cites-6-2014-a.html) all'interno del documento publicato anche sul sito ufficiale chiamato "Procedure per l'accertamento della nascita in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati "A" e "B" al regolamento (CE) n. 338/97 nonchè per il rilascio dei relativi certificati."
    http://www3.corpoforestale.it/flex/c...LOB%3AID%3D370

    Per la richiesta della certificazione commerciale ai sensi dell’ art. 8.3 del Reg. (CE) n. 338/97 è necessaria la compilazione dell’apposito formulario annesso al regolamento (CE) n. 865/2006 (modello SCT2).

    Riporto quanto scritto all'interno del documento nella bozza di lettera (ALLEGATO 2/A) che oggi gli uffici Cites sono tenuti ad inviare come presa d'atto della denuncia di nascita ricevuta.
    Si evince chiaramente come sia necessario compilare il modello SCT2 per ogni richiesta di certificazione:

    ".................
    Con l’occasione, si rammenta che, ai sensi dell’art. 8.1 del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio).
    Qualora la S.V. intendesse effettuare una delle suddette operazioni, per tutti o parte degli esemplari nati, dovrà effettuare preventiva specifica richiesta a questo ufficio di rilascio di certificato, ai sensi dell’ art. 8.3 del richiamato regolamento, ai fini dell’esenzione dai suddetti divieti.
    Si allegano il modello SCT2 di richiesta di certificazione, conforme all’apposito formulario annesso al regolamento (CE) n. 865/2006, e quello della scheda informativa denominata modello SCT2/A, che dovranno essere compilati in ogni loro parte.
    Occorre oltremodo precisare che l’utilizzo degli esemplari in questione per scopi commerciale potrà essere effettuato solo successivamente all’ottenimento del certificato di cui sopra;.........................".

    Penso quanto scritto sia chiaro poi se ogni Ufficio cites la interpreta a modo suo o agisce a modo suo usando un altra prassi questo è un altro discorso.
    Da quello che è scritto anche in caso di semplice movimentazione il modello SCT2 deve essere compilato insieme al modello SCT3, infatti è quello che ho fatto qualche mese fà per ottenere i relativi certificati in fonte F e poter movimentare degli esemplari.
    Ultima modifica di lucio78; 18-09-2014 alle 18:58
    sulaphat, rughis and Peso like this.
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  11. #25
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificati

    Io la dico così come ne la hanno venduta... Poi agli esperti le valutazioni Ringrazio Pier E Dany per l'utile segnalazione riguardo l'assegnazione della fonte alla prole dei gruppi riproduttivi (c.d. riserva riproduttiva), pertanto copio e incollo:
    Apro questo post per chiarire la questione delle varie fonti assegnate nei cites:
    U=origine sconosciuta:presenta l'esenzione dai divieti commerciali se dichiarata la nascita prima della convenzione cites regolamentata dal reg.3626 del1982, pertanto la si può cedere o vendere come una fonte C.
    I piccoli prenderanno la fonte F se nel proprio nucleo riproduttore non son presenti almeno un maschio e una femmina adulta in fonte C
    W=esemplari prelevati dall'ambiente selvatico denunciati prima del 31 dicembre 1995.
    Si possono solo movimentare previo parere del cites territoriale dal 9 maggio 2013.
    I piccoli prenderanno la fonte F se nel proprio nucleo riproduttore non son presenti almeno un maschio e una femmina adulta in fonte C.
    F=esemplari nati in cattività o in ambiente controllato di prima generazione che,stando alle ultime stampe di cites in fonte F sembra non necessitino + della movimentazione e non siano + validi solo ed unicamente per il titolare indicato in casella 1, pertanto possono essere ceduti previa dichiarazione scritta prodotta in triplice copia (una copia al cedente, una al cessionario e una al cites territoriale di competenza.), proprio come le fonti C.
    C=esemplari che godono di tutti i diritti di esenzione dai divieti alle attività commerciali stabiliti nell'art.8, paragrafo 3 del reg.338/97,in quanto esemplari di 2nda generazione e oltre accertati tramite esame DNA dei piccoli e dei genitori.
    riserva riproduttiva:
    -composta da esemplari adulti in fonte C generano piccoli in fonte C.
    -composta da esemplari adulti in fonte W o U generano piccoli in fonte F.
    -composta da esemplari adulti in fonte F generano piccoli in fonte C.
    -COMPOSTA DA ESEMPLARI ADULTI in fonte W, U e almeno un maschio e una femmina in fonte C generano UNICAMENTE piccoli in fonte C,anche se, figli di genitori in fonte U e W, in quanto l'art.54 paragrafo 4 del reg.865 del 2006 stabilisce i criteri con la quale un esemplare viene dichiarato "nato in cattività" e dunque esente dai divieti alle attività commerciali.
    Tale paragrafo dice:"la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato" e nella riserva riproduttiva in questione, composta da animali in fonte W, U e C si sono prodotti esemplari di 3nda generazione (i figli della coppia adulta in fonte C).
    Tutto ciò è stato confermato anche da 2 membri della commissione scientifica e inoltre il mio nucleo riproduttore è esattamente composto da fonti U e C.
    -composta da esemplari adulti in fonte W, U e almeno un maschio e una femmina in fonte F generano UNICAMENTE piccoli in fonte C, per le stesse modalità descritte sopra.
    -composta da esemplari adulti in fonte F e C genera esemplari in fonte C.
    Spero di esser stato chiaro ed aver fugato ogni dubbio sulla tematica "assegnazione fonti" ai cites dei nuovi nati.
    marquinho80 likes this.


  12. #26
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    Predefinito

    Ho presentato cosi` le richieste di certificazione non piu` tardi di ieri mattina consegnandole personalmente.
    Dipendera` dalle interpretazioni di ogni singolo ufficio....
    lucio78 likes this.


  13. #27
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificati

    Cercherò di rispondere brevemente (ma non riuscirò di sicuro) a quanto scritto da Brangianit anche se non so chi siano Pier e Dany e da dove ha preso ed incollato quanto scritto.
    Bisogna partire da un presupposto se parliamo di esemplari in all.A è chiaro che ai sensi dell’art. 8.1 del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio).
    Eccezione fatta per tutti gli esemplari che sono accompagnati da un regolare certificato cites dove è espresso chiaramente all'interno della casella 19 o all'interno dell'annotazioni particolari casella 20 l'esenzione al divieto di commercio e questo in diversi casi non è detto che corrisponda sempre alla presenza di fonte C nel certificato.
    Quello che è essenziale capire che esemplari quindi con Certificato Cites in fonte U fonte W e fonte F se all'interno del certificato non è espressamente indicata l'esenzione al divieto di commercio (come è nella maggior parte dei casi) possono essere esclusivamente solo movimentati (nè ceduti nè venduti) tramite esclusivamente la pratica di richiesta di movimentazione che andrà approvata dall'ufficio cites territoriale che rilascerà il nuovo certificato cites.
    Oggi i nuovi formulari utilizzati per il certificato cites (http://www.tartarugando.it/legislazi...ari-cites.html) sono ancora più chiari in quanto in alto a destra è presente il motivo per il quale è stato rilasciato indicando quindi se per attività commerciali o per spostamento/movimentazione o per acquisizione legale. E' inoltre scomparsa la dicitura "Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1" che era possibile barrare presente sotto la casella 20 che non aveva più senso di esistere in quanto è stato appurato che il certificato in caso di movimentazione va tenuto dal nuovo possessore dell'esemplare che è indicato nella casella 2 ed erroneamente veniva barrato in precedenza.
    Assolutamente falso quanto scritto sugli esemplari in fonte F in quanto ad oggi essendo esemplari nati di prima generazione possono essere solo movimentati tramite apposita pratica e rischiesta con il rilascio di un certificato cites sempre in fonte F che indicherà nella casella 2 il luogo futuro di detenzione e quindi anche il futuro proprietario. Nulla di più falso che basti solo la dichiarazione di cessione ai fini Cites. A proposito l'ufficio cites scrive questo:
    "Per l’eventuale spostamento di esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell’Allegato A, da considerarsi assimilati a quelli di origine selvatica in assenza della richiamata certificazione ex articolo 8.3 reg. (CE) n. 338/97 per gli usi commerciali di esemplari nati e allevati in cattività, andrà richiesto il preventivo rilascio di un apposito certificato (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del citato regolamento) mediante presentazione del modello SCT/3 debitamente compilato....".
    Quindi solo esclusivamente per lo spostamento di esemplari con Cites in fonte C non è necessario nessuna richiesta/comunicazione ecco infatti quanto scrive l'ufficio Cites:
    "Resta inteso che la movimentazione di esemplari scortati da un certificato per usi commerciali, ai sensi dell’art. 8.3 del Reg.(CE) n. 338/97, con codice origine “C”, non necessita di ulteriori certificati ovvero comunicazioni rientrando detti esemplari nella disciplina meno rigorosa delle specie incluse nell’allegato B al suddetto regolamento....."

    Per quanto riguarda i gruppi riproduttori/le riserve riproduttive bisogna partire da un presupposto quanto dice la legge che purtroppo è soggetta a molte interpretazioni anche da parte degli addetti ai lavori.
    Il Reg. Ce 865/06 indica che l'esenzione al divieto di commercio spetta solo agli esemplari "nati in cattività" questi vengono considerati tali solo se "La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato".
    Fino a qui ci siamo quindi è necessario "aver prodotto una seconda generazione all'interno dell'allevamento" quindi deve essere riconosciuta la capacità di aver prodotto una seconda generazione all'interno dell'allevamento.
    Questo è il fulcro "la seconda generazione all'interno dell'allevamento" infatti è chiaro ed evidente che è necessario che all'interno dell'allevamento sia nata anche la prima generazione e che quindi la seconda sia discendente di questa altrimenti non si potrebbe considerare seconda generazione all'interno del proprio allevamento.
    Infatti sempre nel Reg. Ce 865/06 viene spiegato il significato di seconda generazione : "Discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione - F1).
    E' chiaro quindi con quest'ultima frase che qualsiasi esemplare nasca da genitori di cui almeno uno dei due abbia fonte W (oringine selvatica) otterrà sempre e comunque fonte F come d'altronde se uno dei due esemplari riproduttori è in fonte U (origine sconosciuta) in quanto di questi non è possibile provare in nessun modo l'effettiva nascita in cattività (eccezioni a parte).
    Il concetto della seconda generazione era inoltre chiaramente espresso sulle istruzioni ufficiali per la compilazione del modello Annesso 2 che veniva utilizzato fino a poco tempo fà per richiedere la certificazione.
    Infatti riportava diverse istruzioni tra cui un quadro chiaro di cosa vuol dire "La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni" per poter ottenere la certificazione commerciale:



    In teoria quindi i riproduttori di qualsiasi fonte siano (esclusi quelli in fonte C) produrranno sempre e comunque una prima generazione (fonte F) e solo la prole di questi (nati di seconda generazione sempre nello stesso allevamento) potrà ottenere fonte C, .

    Quindi l'unica eccezione dovrebbe essere per la prole di esemplari entrambi in fonte C in quanto essendo legalmente provata di questi esemplari la seconda generazione e oltre sempre e comunque la loro prole potrà ottenere fonte C ovviamente sarà necessario sempre richiederla con l'iter classico.
    Oggi nonostante le leggi e le normative si tende ad interpretare in modo meno restrittivo il tutto, tanto che da diverso tempo infatti viene rilasciata la certificazione commerciale anche a prole di esemplari in fonte F pur essendo questi nati in un altro allevamento e poi movimentati, questo perchè viene comunque sia considerata sempre come una "nascita della seconda generazione nel proprio allevamento" dando un significato molto ampio a questa frase cosa che secondo me non rispecchia e rispetta in verità la normativa in quanto la fonte F rilasciata con la movimentazione non garantisce in nessun modo il fatto che siano esemplari discendenti dei riproduttori originari non essendo stato verificato ciò.
    Per il resto personalmente non possono essere prese come verità assoluta queste affermazioni che riguardano la riserva riproduttiva ma andrebbero prese nel contesto ed analizzate:

    -COMPOSTA DA ESEMPLARI ADULTI in fonte W, U e almeno un maschio e una femmina in fonte C generano UNICAMENTE piccoli in fonte C,anche se, figli di genitori in fonte U e W, ..............e nella riserva riproduttiva in questione, composta da animali in fonte W, U e C si sono prodotti esemplari di 3nda generazione (i figli della coppia adulta in fonte C).
    Tutto ciò è stato confermato anche da 2 membri della commissione scientifica e inoltre il mio nucleo riproduttore è esattamente composto da fonti U e C.
    -composta da esemplari adulti in fonte W, U e almeno un maschio e una femmina in fonte F generano UNICAMENTE piccoli in fonte C, per le stesse modalità descritte sopra.

    Il motivo è semplice la prole nata da esemplari di cui uno è almeno in fonte W o U non può essere considerata di seconda generazione in nessun caso e quindi non potrà e non dovrebbe mai ottenere la certificazione commerciale ma sempre e comunque fonte F (nati in cattività di prima generazione).
    Altro discorso,una volta ottenuta la certificazione commerciale, è la possibilità di ottenere la certificazione per tutti gli esemplari nati nell'allevamento (anche se da esemplari in fonte W o U) e quindi da tutta la riserva riproduttiva visto che il controllo genetico (DNA) della parentela/discendenza difficilmente verrà effettuato di nuovo ed oltretutto a campione. Fatto è che chi lo fà non rispetta sicuramente a pieno la legge in quanto gli esemplari per i quali si dovrebbe richiedere la certificazione (fonte C) dovrebbero essere esclusivamente quelli di seconda generazione e per chi dovrebbe far rispettare la legge resta impossibile controllare ogni singolo esemplare el'affinità con la sua discendenza.
    Quindi ritengo non è assolutamente prendere come verità assoluta quanto scritto da Brangianit sulla riserva produttiva visto il quadro normativo completo.
    Scusatemi se mi sono dilungato ma a volte tante affermazioni andrebbero viste solo in determinate situazione e no generalizzate spacciandole per verità assoluta. Considerando che dietro ogni affermazione data come verità assoluta servirebbe un "appoggio" normativo che provi il tutto che a sua volta è soggetto a mille interpretazioni anche da parte degli stessi addetti al lavoro che agiscono poi di conseguenza.
    Ultima modifica di lucio78; 20-09-2014 alle 09:35
    rughis, Acquarion and random like this.
    Alla fine la verità è che questi piccoli animali “solo se riesci a conoscerli riesci anche ad amarli”.
    Le tartarughe ci insegnano "andiamo piano, non serve correre basta solo partire in tempo" !!!!

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    Lucio78


  14. #28
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificazione

    Ciao Lucio volevo domandarti una cosa,stavo leggendo con attenzione tutta la discussione ed ho letto che come si effettua la denuncia dei nuovi nati la forestale ti lascia un foglio dell'avvenuta denuncia o sbaglio?
    Io personalmente ho compilato il documento STC1 ma non sono andato personalmente a consegnarlo e dopo averlo firmato l'ho mandato via e-mail al mio ufficio di competenza ma senza avere una rispota a riguardo.
    (anche per me e' la prima denuncia)grazie per l'aiuto


  15. #29
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificazione

    Citazione Originariamente Scritto da giom84 Visualizza Messaggio
    Ciao Lucio volevo domandarti una cosa,stavo leggendo con attenzione tutta la discussione ed ho letto che come si effettua la denuncia dei nuovi nati la forestale ti lascia un foglio dell'avvenuta denuncia o sbaglio?
    Io personalmente ho compilato il documento STC1 ma non sono andato personalmente a consegnarlo e dopo averlo firmato l'ho mandato via e-mail al mio ufficio di competenza ma senza avere una rispota a riguardo.
    (anche per me e' la prima denuncia)grazie per l'aiuto
    Basta che ti fai rilasciare una copia del documento SCT1 con timbro protocollo, è quello che fa fede, prova a richiederne una copia anche via mail non serve altro.
    Alla fine la verità è che questi piccoli animali “solo se riesci a conoscerli riesci anche ad amarli”.
    Le tartarughe ci insegnano "andiamo piano, non serve correre basta solo partire in tempo" !!!!

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  16. #30
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    Predefinito Re: Nascite settembre 2013 - pratiche denuncia e certificazione

    Pier e Dany e il nome su fb che utilizza il titolare dell'allevamento http://www.testudosardinia.com/testu...ata-sarda.html che ho conosciuto al tarta Beach. La sua è una testimonianza in prima persona


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