Originariamente Scritto da
Luca-VE
Sui dobermann girano tante di quelle leggende e scemenze da scriverci un libro...
Sono cani come tutti gli altri, giocosi, allegri, affettuosi ecc.
Come tanti altri cani, sono anche potenti, agili, e se gestiti male possono fare guai seri...ma lo stesso che puo fare un collie, un pastore tedesco, o qualsiasi altro cane di taglia e forza.
Da qualche giorno purtroppo non c'e' piu quello della mia fidanzata, un bestione di quasi 50 kg, bellissimo agilissimo, e da...salotto.
Adorava stare a casa a giocare con noi, affettuoso al massimo, dormiva a letto...insomma, il massimo del docile e del "buono".
Se arrivava uno sconosciuto in casa, portava la palla per giocare.
Ci manca un casino...
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P.s. anche a me risulta che da qualche anno il taglio delle orecchie e della coda sia vietato, tranne se si trova un veterinario compiacente disposto ad accertare di averlo fatto per motivi sanitari...spero non sia questo il caso, ma se il precedente proprietario dopo 10 mesi se ne era gia stufato temo proprio di si.
EDIT: dovrei aver trovatol'articolo:
Si tratta della Convenzione Ue sul maltrattamento degli animali (28 ottobre 2010)
L'articolo e' questo:
3) CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA – MUTILAZIONI AD ANIMALI DA COMPAGNIA
L’Italia, penultima, non è più finalmente nell’elenco dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le sue previsioni entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito di questa legge presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. L’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ora ratificata in Legge dello Stato, prevede all’articolo 10: “1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti 2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale (…)”. (articoli 1 e 2 della nuova Legge).Si ricorda l’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed urgente del ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all’articolo 2 comma 1. vieta:
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.