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cites movimentazione
Ciao a tutti! Chiedo se qualcuno sa chiarirmi come funziona il certificato Cites per movimentazione.
Nello specifico, so che con questo certificato si sposta una tartaruga presso un'altra persona, anche se il proprietario rimane sempre il primo possessore della tartaruga. Quindi mi chiedevo se per esempio la tartaruga movimentata fosse una femmina e deponesse uova da cui nascono dei piccoli, chi dovrebbe denunciarli? Chi ne sarebbe il proprietario e quindi colui che potrebbe quindi avere un certificato Cites magari anche di fonte commerciale? Grazie in anticipo. Luca
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Re: cites movimentazione
Citazione:
Originariamente Scritto da
luca66
se per esempio la tartaruga movimentata fosse una femmina e deponesse uova da cui nascono dei piccoli, chi dovrebbe denunciarli?
Deve denunciarli la persona presso cui è presente la tartaruga, nello specifico chi è indicato nel campo 2-bis del fac simile sotto
(il fac simile riporta fonte D, nel caso di fonte F movimentata il campo 2-bis sarebbe compilato con i dati del nuovo luogo di custodia).
http://www.tartarugando.it/content/a...cites.jpg.html
Citazione:
Originariamente Scritto da
luca66
Chi ne sarebbe il proprietario e quindi colui che potrebbe quindi avere un certificato Cites magari anche di fonte commerciale?
Il proprietario sarà chi indicato nel campo 2-bis ma la fonte che avranno le nasciture, in assenza del maschio, sarà F quindi fonte non commerciale.
Per una trattazione più estesa leggi la scheda sulla legislazione Tartarugando - Legislazione e normative CITES
Ciao :)
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Re: cites movimentazione
C'è stato un problema sul forum che ho appena risolto, luca66 devi riscrivere l'ultimo tuo messaggio che non si legge
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Re: cites movimentazione
Ti ringrazioper la tua risposta, ma devo dire che leggendo la "Legislazione e normativa Cites", come tu mi hai consigliato, mi è rimasta comunque unaperplessità.
Giustamente mi dici che se uno riceve con movimentazione una tartaruga femmina ma non ha un maschio e da questa nascono dei piccoli potrà ottenere solo fonte F. Presumo quindi che se uno riceve con movimentazione un maschio ed una femmina per i piccoli che nasceranno potrà ottenere la fonte C ( chiaramente dopo eventuale controllo DNA).
Il mio dubbio, che non viene chiarito leggendo la normativa che mi hai indicato, è chi sarà il proprietario dei piccoli, e non riesco a trovare nulla di ufficiale in merito.
Tu dici che il proprietario dei piccoli nati sarà la persona indicata al p.to 2bis del Cites, ma se con la movimentazione per legge il proprietario dell'animale rimane la persona indicata al p.to 1, mentre al p.to 2 bis si indica solo la persona che ha presso di sé la tartaruga, come possono i piccoli essere di proprietà della persona indicata al p.to 2 bis?
Non voglio mettere in dubbio la tua competenza, ma cercavo qualcosa di scritto ufficialmente, visto che alcuni dipendenti del Corpo Forestale Ufficio Cites non sembrano concordare con questa interpretazione.
Ciao e grazie ancora. Luca
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Re: cites movimentazione
Citazione:
Originariamente Scritto da
luca66
Presumo quindi che se uno riceve con movimentazione un maschio ed una femmina per i piccoli che nasceranno potrà ottenere la fonte C (chiaramente dopo eventuale controllo DNA)
Esatto, come da schema
http://www.tartarugando.it/content/a...fonti.jpg.html
Citazione:
Originariamente Scritto da
luca66
Il mio dubbio, che non viene chiarito leggendo la normativa che mi hai indicato, è chi sarà il proprietario dei piccoli, e non riesco a trovare nulla di ufficiale in merito
I piccoli avranno un loro documento CITES (se richiesto) e tale documento sarà intestato alla persona in 2 bis ovvero chi ha avuto le nascite.
Citazione:
Originariamente Scritto da
luca66
alcuni dipendenti del Corpo Forestale Ufficio Cites non sembrano concordare con questa interpretazione.
In cosa non concordano?
Qual é l'interpretazione che hai ricevuto da queste persone?
Ciao :)
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Re: cites movimentazione
Mi viene detto che i piccoli che nasceranno presso 2 bis saranno comunque di proprietà di 1.
Ciao
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Citazione:
Originariamente Scritto da
luca66
Mi viene detto che i piccoli che nasceranno presso 2 bis saranno comunque di proprietà di 1.
Ciao
A me risulta che si possa parlare di possesso solo per le tarta commerciali (fonte C/D), tutte le altre tarta, qualsiasi fonte abbiano sono dello Stato e noi ne siamo dei semplici affidatari. Quando avviene una movime tazione la tarta passa da 1 a 2-bis e 2-bis diventa il nuovo affidatario e Responsabile dell'animale. I piccoli che nascono a lui, se ottengono la fonte C, sono suoi a tutti gli effetti.
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Re: cites movimentazione
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Re: cites movimentazione
Citazione:
Originariamente Scritto da
tartaclaudia
A me risulta che si possa parlare di possesso solo per le tarta commerciali (fonte C/D), tutte le altre tarta, qualsiasi fonte abbiano sono dello Stato e noi ne siamo dei semplici affidatari. Quando avviene una movime tazione la tarta passa da 1 a 2-bis e 2-bis diventa il nuovo affidatario e Responsabile dell'animale. I piccoli che nascono a lui, se ottengono la fonte C, sono suoi a tutti gli effetti.
Questa può sicuramente essere una motivazione valida, non la conoscevo assolutamente. Sapete per caso se si può trovare qualcosa di ufficiale in merito da presentare agli uffici CITES? Grazie.
Luca
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Citazione:
Originariamente Scritto da
luca66
Questa può sicuramente essere una motivazione valida, non la conoscevo assolutamente. Sapete per caso se si può trovare qualcosa di ufficiale in merito da presentare agli uffici CITES? Grazie.
Luca
Legge n 157 del 1992,
articolo 1 comma 1 e comma 1-bis:la fauna selvatica é patrimonio indisponibile dello stato e lo stato e le regioni si adoperano per mantenere la popolazione della fauna selvatica.
Articolo 2 comma 3: oggetto della tutela tutte le specie minacciate di estinzione.
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Re: cites movimentazione
Ancora grazie mille, perfetto