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  • Legislazione

    Di Pubblicato il 29-02-2012 17:53

    Introduzione.

    Le tartarughe, come ben noto, sono tra le specie animali maggiormente tutelate a livello mondiale. I reiterati prelievi in natura per scopi commerciali, l’utilizzo di pesticidi chimici per l'incremento della produzione agricola e la progressiva distruzione degli habitat per l'espansione urbana hanno fatto sì che, oggi, sia diventato molto difficile vivere l’emozione di imbattersi in un esemplare libero: le norme in materia risultano essere particolarmente restrittive poiché emanate allo scopo di salvaguardare le poche popolazioni selvatiche ancora esistenti.
    Raggiungere questo ambizioso obiettivo è tutt’altro che semplice, ed è questa la ragione per la quale la legge impone metodi di marcatura che permettano di distinguere gli animali selvatici da quelli nati in cattività e detenuti regolarmente: a partire dal gennaio 2012 il nano-microchip è stato ufficialmente riconosciuto come lo strumento più adatto allo scopo.

    

Più è complesso l’obiettivo da raggiungere, più la legge risulta essere articolata, col risultato che precetti normativi che dovrebbero essere chiari per tutti finiscono per trasformarsi in grovigli di difficile comprensione. Come è noto, nel nostro ordinamento giuridico ogni legge convive con le altre in un sistema di norme che si integrano e, talvolta, si condizionano a vicenda. Ecco perché spesso “interpretare” una legge, cioè chiarire la volontà del legislatore, diventa complesso.
    In Italia l’interpretazione e l'applicazione della normativa CITES è affidata ai Servizi CITES Territoriali (SCT) istituiti in ogni Regione presso il Corpo Forestale dello Stato. Si tratta di norme emanate a livello mondiale ed europeo, che spesso si scontrano con la diversa realtà del nostro territorio che varia di Regione in Regione: ecco perché vengono sovente interpretate in maniera differente dai vari Servizi Territoriali, generando confusione e scoraggiando gli allevatori.

    Questa analisi non ha certo l'ambizione di dare tutte le risposte, né di sostituirsi alle informazioni fornite dalle autorità competenti: il suo scopo è semplicemente quello di fungere da vademecum affrontando la materia con la maggiore chiarezza possibile, rendendola dunque meno ostica. È quindi evidente che, nonostante la massima attenzione posta nella lettura delle norme e nella redazione di questo articolo, non posso assumermi alcuna responsabilità per le informazioni fornite.

    Il consiglio che rivolgo ad ogni singolo allevatore, in caso di problemi specifici, è quello di sottoporre i propri quesiti all’attenzione degli utenti del forum o di inoltrarli per iscritto ai Servizi CITES territorialmente competenti: talvolta è infatti necessario confrontarsi con allevatori più esperti o consultare le autorità per essere aggiornati sull’entrata in vigore di nuove regole che modificano, integrano o annullano quelle precedenti.




    Che cosa è la “CITES”?


    “CITES” è l'acronimo di "Convention on International Trade of Endangered Species" ossia, per noi discendenti di Enea, “Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione”.
    È nota anche come "Convenzione di Washington" con riferimento alla città in cui è stata firmata nel 1973. Scopo precipuo della CITES, come è possibile desumere dall'acronimo, è quello di fissare precise regole per il commercio internazionale di specie animali e vegetali a rischio di estinzione al fine di salvaguardare il patrimonio naturale mondiale. Nella Convenzione le specie da proteggere sono suddivise in tre “Appendici”:


    • Appendice I: include le specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio, la cattura e la detenzione (è dunque consentita solo la detenzione di animali regolarmente denunciati o nati in cattività).
    • Appendice II: include le specie minacciate di estinzione il cui commercio e la cattura sono regolamentati per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.
    • Appendice III: include le specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.


    L'Unione Europea ha recepito la CITES attraverso l'emanazione del Regolamento del Consiglio 338/97 e successive modifiche: l’ultima è quella apportata dal Regolamento della Commissione 1320/2014. I regolamenti ripropongono in maniera più restrittiva quanto stabilito dalla Convenzione di Washington, suddividendo le specie da proteggere in quattro “Allegati”:


    • Allegato A: comprende le specie che figurano nella Appendice I della CITES e alcune altre specie di Appendice II inserite secondo diversi criteri (rarità, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell'Appendice I, presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario). 
In questo allegato, tra le tante, sono comprese anche le tre specie di testuggini mediterranee europee:

      - Testudo hermanni e relative sottospecie;

      - Testudo graeca e relative sottospecie;
      - Testudo marginata.
    • Allegato B: comprende le specie che figurano nell'Appendice II della CITES (e non incluse nell'Allegato A), le specie della Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie minacciate di estinzione a causa di un volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la loro sopravvivenza, e le specie per le quali è stato stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene (un esempio di quest'ultima categoria sono le Trachemys scripta elegans, le quali costituiscono una seria minaccia per la sopravvivenza della testuggine palustre europea, la Emys orbicularis).
    • Allegato C: comprende le specie della Appendice III della CITES diverse da quelle degli Allegati A e B e specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
    • Allegato D: comprende le specie di cui l'importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e le specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato è di estrema importanza perché elencando specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione costituisce un importante contributo per il principio cautelativo. (sic)


    In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a tre diversi Ministeri:
    - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
    - Ministero dello Sviluppo Economico.
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
    Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale, ai sensi della normativa vigente, attraverso il servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e si occupa di effettuare i controlli tecnico-specialistici per il rispetto della Convenzione.




    Le sanzioni.

    In Italia le violazioni alle disposizioni sulla detenzione delle specie in CITES sono punite con le sanzioni previste dalla legge n.150/1992 e successive modifiche: l’ultima modifica, in linea temporale, è quella apportata dal d.lgs. n. 275/2001. È possibile prendere visione della normativa qui.
    Nel dettaglio:

    • l’art. 1 della l. 150/1992 stabilisce che chi detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari in Allegato A del Regolamento senza la prescritta documentazione è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni (7.750 €) a lire centocinquanta milioni (77.500 €).
      In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €).



    • l’art. 2 della l. 150/1992 stabilisce che chi detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari in Allegato B del Regolamento senza la prescritta documentazione è punito con l'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €) o con l'arresto da tre mesi ad un anno.

      In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €).



    • L’art. 4 della l. 150/1992 stabilisce inoltre che in caso di violazione dei divieti di cui agli artt. 1 e 2, è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento degli animali confiscati sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.


    Pensateci due volte prima di acquistare o accettare in regalo una tartaruga senza documenti: non potrà mai essere regolarizzata e, come potete vedere, le sanzioni sono rilevanti.
    Il documento deve sempre accompagnare l’animale!

    Diffidate da chi vi offre tartarughe dicendovi che i documenti arriveranno in un secondo momento, perché vi sta cedendo un grande problema: le tartarughe prive di documenti genereranno piccoli che non sarà mai possibile regolarizzare, esponendovi al rischio di sanzioni sempre più elevate!




    Come è fatto un documento CITES.



    1. Titolare
    : questa casella contiene il nome dell’allevatore che ha inoltrato la richiesta di rilascio del documento CITES alle autorità competenti.
    2. Numero
    : in questa casella è indicato il numero del CITES. La sigla è composta da lettere e numeri che servono a determinare lo Stato, la Regione e la data in cui il documento è stato emesso.
    2-bis. Indirizzo di custodia degli esemplari
    : per gli animali in fonte commerciale questa casella è normalmente vuota. Viene riempita solo quando il documento riguarda un animale in fonte non commerciale: in tal caso in questa casella viene indicato l’indirizzo in cui le tartarughe devono essere detenute. Quando questa casella è riempita e si rende necessario uno spostamento temporaneo dell'animale (ad esempio per cure veterinarie o mostre), questo dovrà essere comunicato al nucleo Cites competente attraverso l'apposito modulo SCT4 reperibile sul sito del Corpo Forestale dello Stato.
    3. Autorità emittente
    : è indicata l’autorità che ha rilasciato il certificato.
    4. Descrizione degli esemplari
    : in questa casella va indicato il sesso (se già riconoscibile) e la data di nascita dell'animale. Va inoltre indicata la “marcatura”, e questo discorso merita un approfondimento.

    Fino al gennaio 2012, infatti, era possibile utilizzare come metodo provvisorio di marcatura la cd. “scheda fotografica”: in pratica era necessario scattare delle foto delle nuove nate rispettando gli accorgimenti tecnici indicati in una circolare ministeriale ed allegare la scheda fotografica al documento con l'obbligo di rinnovarla di anno in anno, fino al raggiungimento del 5° anno di età dell’animale. Raggiunti i 5 anni, infatti, la marcatura provvisoria doveva essere sostituita da quella definitiva con microchip. 

    Ma con l’avvento dei nuovi “nanomicrochip” sperimentati con successo negli ultimi anni da diversi allevatori, nel gennaio 2012 è stata emanata una circolare ministeriale che, di fatto, soppianta il vecchio sistema delle schede fotografiche. L’unico sistema di marcatura ammesso a partire dal 2012, dunque, è quello con nanomicrochip, che va inoculato da un veterinario entro il primo anno di vita dell’animale (salvo i casi particolari ed eccezionali in cui il veterinario attesti che l’inoculo debba essere posticipato).
    È giusto il caso di sottolineare che l’intervento del veterinario è obbligatorio, in quanto la procedura di inoculo, seppure poco invasiva, è considerata un atto chirurgico a tutti gli effetti: il veterinario dovrà rilasciare anche la dichiarazione di inoculo contenente il numero di microchip, che va consegnata alle autorità competenti.
    5. Massa netta
    : questa casella, per le tartarughe, è vuota.
    6. Quantità
    : il CITES può anche essere collettivo, cioè contemplare più di un esemplare. In questa casella va indicata la quantità degli animali cui il documento si riferisce.
    7. Appendice: in questa casella va indicata l’Appendice CITES in cui è inserito l’animale per il quale è stato rilasciato il documento. Ad esempio la Testudo hermanni è in Appendice II della CITES.
    8. Allegato CE: in questa casella va indicato l’Allegato CE in cui è inserito l’animale per il quale è stato rilasciato il documento. Ad esempio la Testudo hermanni è in Allegato A del Regolamento CE.
    9. Origine
    : questa casella è molto importante, indica infatti la "Fonte" della tartaruga (o delle tartarughe) cui il documento si riferisce. Il discorso merita un approfondimento.

    La "fonte" viene indicata con una lettera alfabetica:

    • W” - sta per “Wild”, ossia “selvatico”: questa fonte è stata attribuita agli animali denunciati entro il 31 dicembre 1995 in base a quanto previsto dalla l. 150/1992.
      Le tartarughe in fonte "W" non possono essere vendute o cedute gratuitamente. Possono solo essere "movimentate", previo parere favorevole della Commissione Scientifica di Roma.
 (n.b. dal 1° maggio 2013 tutte le richieste di movimentazione vengono esaminate direttamente dai nuclei CITES territoriali, ciò comporta lo snellimento della procedura burocratica).
    • "U" - sta per "Unknown", ossia "sconosciuto": questa fonte è stata attribuita agli animali denunciati entro il 31 dicembre 1995 in base a quanto previsto dalla l. 150/1992.
      Le tartarughe in fonte "U" non possono essere vendute o regalate. Possono solo essere "movimentate", previo parere favorevole della Commissione Scientifica di Roma.
(n.b. dal 1° maggio 2013 tutte le richieste di movimentazione vengono esaminate direttamente dai nuclei CITES territoriali, ciò comporta lo snellimento della procedura burocratica).
    • F” - indica le tartarughe di 1a generazione nate da esemplari di fonte “W” e non commerciabili.
      Le tartarughe in fonte “F” possono solo essere “movimentate”, previo parere favorevole della Commissione Scientifica di Roma. (n.b. dal 1° maggio 2013 tutte le richieste di movimentazione vengono esaminate direttamente dai nuclei CITES territoriali, ciò comporta lo snellimento della procedura burocratica).


    • 
“C” e “D” - indicano le tartarughe di 2a generazione nate in cattività e, quindi, commerciabili senza vincoli. In Italia la fonte “C” o “D” viene assegnata:
      
-
      agli esemplari di 2a generazione (dunque ai figli di animali in fonte "F"), previa analisi del DNA da parte delle autorità competenti;
      -
      
ai figli degli animali con fonte “C” o “D”, previa analisi del DNA da parte delle autorità competenti.
      Per ottenere la fonte commerciale è necessario che entrambi i genitori siano presenti nell'allevamento.


    10. Paese di origine.
    11. Nome scientifico della specie
    (nell’esempio “Testudo hermanni”). N.B. Il CITES indica solo la specie, non anche la sottospecie dell’animale.
    12. Nome comune della specie
    (nell’esempio “testuggine comune”, è così che viene chiamata comunemente la Testudo hermanni).
    13. La casella n.3
    viene barrata per certificare che l'animale è nato in cattività.
    14. La casella numero 2
    viene barrata per indicare che l'animale può essere commerciato senza vincoli.
    15. Annotazioni particolari
    : se il CITES ha delle limitazioni, queste devono essere indicate qui. Ad esempio può esserci scritto che l’animale non può essere venduto perché non commerciabile o perché dato in affido. In altri casi può anche esserci scritto che l'animale è commerciabile nonostante le fonte "F".

    La casella contenuta in questo riquadro viene barrata solo se il documento è valido unicamente per la persona indicata nella casella 1 (Titolare)
    , cioè nei casi in cui il documento si riferisce ad un animale privo di fonte commerciale. L’animale non potrà essere ceduto se non previa autorizzazione alla movimentazione da parte della Commissione Scientifica.
    16. Timbro e firma ​dell'Ufficio Cites che rilascia il documento e del funzionario responsabile.




    Denunciare le nascite.

    L’obiettivo di ogni allevatore è quello di riuscire ad assicurare ai propri animali le migliori condizioni di vita. Il sogno di ogni allevatore di tartarughe è quello di vivere la meravigliosa esperienza della deposizione e della schiusa delle uova. 
Le nascite di specie animali protette vanno sempre dichiarate alle autorità competenti, e se non si ha intenzione di cedere i nuovi nati, la trafila burocratica finisce qui.
    Se invece si ha intenzione di vendere, regalare o movimentare i nuovi nati, oltre alla denuncia di nascita è necessario inoltrare la domanda per il rilascio dei documenti CITES (vedi paragrafo successivo).

    
L’art. 8bis della l.150/1992 stabilisce che:
    Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, Appendici I e II, nonché nell'Allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) [...], devono essere denunciate entro dieci giorni dall'evento al [...] Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.”

    Questo significa che, indipendentemente dal fatto che si intenda cedere i nuovi nati o tenerli per sé, la denuncia di nascita va fatta obbligatoriamente ed entro 10 giorni dalla schiusa delle uova, utilizzando l’apposito modulo SCT1/A reperibile presso il sito del Corpo Forestale dello Stato.

    Il modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato al Servizio CITES territorialmente competente (è possibile anche inoltrarlo via fax o posta, in questi casi è però necessario allegare al modulo la copia del proprio documento di identità). Nel modulo vanno indicate le proprie generalità, i dati degli esemplari nati e dei riproduttori. La denuncia viene protocollata e una copia viene restituita al dichiarante che deve conservarla con cura. L’operazione non costa nulla.




    Ottenere i documenti CITES.

    Come accennato prima, ottenere i documenti non è obbligatorio, ma è condizione fondamentale per poter alienare le proprie tartarughe. Una volta denunciate le nascite, per richiedere l'emissione dei documenti è necessario compilare l’apposito modulo SCT2 reperibile presso il sito del Corpo Forestale dello Stato.
    Il modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato al Servizio CITES territorialmente competente insieme all'originale del bollettino postale dal quale risulti essere stata pagata la tassa per l’emissione dei documenti: per ogni documento richiesto vanno infatti versati 15,49 € tramite bollettino mod. ch-8-ter sul conto corrente n° 10178010 intestato a “Tesoreria Prov.le VT L. 59 13/3/93 Fauna e Flora Direz. Prot. Natura”, con la causale “D.M. Ambiente 28/5/93 - diritto speciale di prelievo”. È evidente quindi che nel caso in cui intendiate cedere più tartarughe ad un unico acquirente, la scelta più economica è quella di chiedere l'emissione di un documento Cites cumulativo per tutti gli esemplari, al costo di di 15,49 €. Sarà poi possibile chiedere lo scorporo degli animali dal documento cumulativo, ma in tal caso dovranno essere versati i consueti 15,49 € per ogni nuovo documento richiesto.
    Nel modulo SCT2 vanno indicate le proprie generalità, i dati degli esemplari per i quali si richiedono i documenti CITES e i dati relativi ai riproduttori. È importante compilare i campi con scrupolosa attenzione, attenendosi alle istruzioni pubblicate sul sito ufficiale del Corpo Forestale dello Stato. In caso di dubbi, non esitate a contattare l’ufficio CITES territorialmente competente.

    È giusto il caso di ricordare che per poter ottenere il rilascio del documento Cites, dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio l’inoculo del nano-microchip entro il primo anno di vita dell’animale: questo significa che non sarà più possibile ottenere il rilascio di documenti con le vecchie schede fotografiche.

    I documenti CITES verrano rilasciati dalla Commissione Scientifica previa verifica delle informazioni dichiarate nei moduli. La Commissione Scientifica può anche disporre l’analisi del DNA per verificare la discendenza dei nuovi nati. Non c’è di che preoccuparsi: se tutti i documenti sono in regola e i genitori dichiarati sono quelli esatti, si tratta di una mera formalità.
    La Commissione Scientifica attribuisce agli animali la “Fonte”, che viene indicata nei documenti.
    Se i genitori hanno fonte "W" o "U", allora i piccoli di prima generazione otterranno la fonte "F", non commerciale, e potranno essere ceduti solo previa movimentazione.
    Se il padre è ignoto e la madre ha la fonte "C" o "D", allora i figli di questa otterranno la fonte “F” non commerciale, e potranno essere ceduti solo previa movimentazione: questo può accadere quando si acquista una femmina già feconda senza possedere il maschio, data la capacità delle tartarughe di conservare i gameti maschili nella spermateca per lunghi periodi di tempo.
    Se si richiedono i documenti CITES per animali in fonte “C” o “D” o "F" e l’analisi del DNA conferma che è tutto regolare, i figli ottengono la fonte commerciale.

    Per ricapitolare, schematizzo in una tabella un utilissimo intervento dell'utente rucola che semplifica con estrema chiarezza le modalità attraverso le quali la commissione scientifica determina la fonte dei nuovi nati. L'intervento originale potete trovarlo qui.



    Per ottenere i documenti, i genitori e i piccoli devono essere presenti nello stesso allevamento.




    Dichiarare il decesso.

    Così come la nascita, anche l’eventuale decesso dei propri animali in Allegato A deve essere dichiarato alle autorità competenti. La legge non fissa un termine, ma per evitare qualsiasi tipo di contestazione il mio consiglio è quello di comunicare il decesso entro 10 giorni dall’evento (termine desumibile dal combinato disposto del 2° comma dell'art. 5 con quanto previsto dall'art. 8bis per la denuncia di nascita). Il decesso va dichiarato con il modulo SCT5, reperibile sul sito del Corpo Forestale dello Stato, da consegnare al Servizio CITES territorialmente competente unitamente al documento dell'animale deceduto. L'ufficio provvederà a rilasciare una ricevuta.

    Stando alle esperienze di alcuni utenti, in alcune regioni è necessario allegare alla dichiarazione di decesso anche un certificato di smaltimento della carcassa rilasciato da un veterinario, anche se tale adempimento non trova riscontro nel dettato normativo. Dovrebbe dunque essere sufficiente la compilazione del modulo con la consegna del documento Cites. In caso di dubbi, contattate l’ufficio CITES territorialmente competente.




    Cedere i propri esemplari.

    Per la cessione dei propri esemplari ci sono due diverse procedure, che si riferiscono rispettivamente ai casi in cui gli animali siano o meno dotati di fonte commerciale.

    Salvo eccezioni, che devono comunque risultare dalla casella "Annotazioni particolari" del documento Cites, gli esemplari in fonte “F”, "W", "U" non possono essere venduti: possono solo essere “movimentati”. La procedura di movimentazione presuppone la compilazione dell’apposito modulo SCT3 scaricabile dal sito del Corpo Forestale dello Stato, nel quale vanno riportati i dati degli animali e quelli degli allevatori di provenienza e di destinazione.
    Il modulo va consegnato all’ufficio CITES territorialmente competente, che provvede a sottoporlo all’attenzione della Commissione Scientifica di Roma (n.b. dal 1° maggio 2013 la procedura è stata modificata: il parere favorevole alla movimentazione viene rilasciato direttamente dal nucleo CITES che riceve la domanda, con conseguente velocizzazione della pratica). Il trasferimento degli animali potrà essere effettuato solo nel caso in cui il nucleo CITES competente si pronunci favorevolmente. L'indirizzo presso il quale dovranno essere custoditi gli animali movimentati verrà indicato nella casella n.2 del documento Cites.

    Gli esemplari in fonte “C” o “D” possono invece essere venduti o regalati senza il bisogno di interpellare gli uffici Cites. L’allevatore di provenienza dovrà consegnare all’acquirente i documenti Cites relativi agli animali ceduti. La consegna dei documenti deve essere contestuale a quella degli animali (diffidate da chi vi dice che i documenti arriveranno in un secondo momento!).
    Le parti devono anche compilare un modulo di cessione in duplice copia: una di queste viene consegnata all’acquirente, l’altra rimane nelle mani dell’allevatore di provenienza. Il modulo di cessione non va consegnato alle autorità, il cedente deve solo avere la cura di allegarlo al registro di carico/scarico degli animali.

    Aggiornamenti.

    30.05.2013
    Aggiornamenti relativi alle novità riguardanti la nuova procedura di movimentazione.
    Aggiornamenti relativi alla fonte degli animali alla luce delle più recenti interpretazioni delle circolari in materia.

    26.04.2015
    Aggiornamento dei link scaduti, correzione di refusi.


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    In caso di dubbi o per la segnalazione di errori od omissioni, è possibile ricorrere al forum.
    Un ringraziamento a tutto lo staff e agli utenti di Tartarugando per il supporto.
    Dario Daquino
    29.02.2012