Basta leggere le risposte postate dagli utenti per evitare di fare le stesse domande decine di volte, altrimenti che ci sta a fare la gente volenterosa:
In particolare:
- l’art. 1 della l. 150/1992 stabilisce che chi detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari inAllegato A del Regolamento senza la prescritta documentazione è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni (7.750 €) a lire centocinquanta milioni (77.500 €).
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €).
- l’art. 2 della l. 150/1992 stabilisce che chi detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari inAllegato B del Regolamento senza la prescritta documentazione è punito con l'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €) o con l'arresto da tre mesi ad un anno.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €).
- L’art. 4 della l. 150/1992 stabilisce inoltre che in caso di violazione dei divieti di cui agli artt. 1 e 2, è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.