Citazione Originariamente Scritto da nicod Visualizza Messaggio
Si ho un piccolo sottovaso con del acqua che le copre solo le unghie

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In caso venissi a sapere che non ha i documenti come mi devo comportare? ?
Citazione Originariamente Scritto da SalvatoreGX Visualizza Messaggio
Se non ha i documenti la cosa è fuorilegge... ma siccome mi sto informando anche io... tra una settimana ti faccio sapere se vuoi.
Basta leggere le risposte postate dagli utenti per evitare di fare le stesse domande decine di volte, altrimenti che ci sta a fare la gente volenterosa:

Citazione Originariamente Scritto da lillaghe Visualizza Messaggio
Bene, la sistemazione sul balcone può andare se è temporanea, trattandosi di auna vasca fai attenzione che non si allaghi in caso di temporali.
A parte la belga, l'alimentazione va bene.
Puoi sostituire l'indivia belga con l'indivia riccia che invece è la più indicata tra le insalate.
Inoltre se hai a disposizione una buona varietà di erbe selvatiche puoi evitare di integrare con verdure da banco.

Per tornare al problema dell'assenza di feci, è possibile che la tarta non si sia ancora ambientata, se occhi, bocca, naso e cloaca sono normali e se la tarta è normalmente attiva non c'é da preoccuparsi.
É anche possibile che stia molto spesso al riparo, non ti preoccupare.

Comunque il tutto è da valutare nella sua dimora definitiva che devi allestire al più presto.

A questo proposito ti segnalo la scheda sulla costruzione del recinto Tartarugando - Costruzione di un recinto "fai da te" per tartarughe baby

e quelle su alimentazione e legislazione:
Tartarugando - Schede alimentazione di tartarughe e rettili
Tartarugando - Legislazione e normative CITES


Ciao
In particolare:


  • l’art. 1 della l. 150/1992 stabilisce che chi detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari inAllegato A del Regolamento senza la prescritta documentazione è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni (7.750 €) a lire centocinquanta milioni (77.500 €).

    In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €).





  • l’art. 2 della l. 150/1992 stabilisce che chi detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari inAllegato B del Regolamento senza la prescritta documentazione è punito con l'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €) o con l'arresto da tre mesi ad un anno.

    In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni (10.330 €) a lire duecento milioni (103.330 €).





  • L’art. 4 della l. 150/1992 stabilisce inoltre che in caso di violazione dei divieti di cui agli artt. 1 e 2, è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.