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Re: cites movimentazione
Ti ringrazioper la tua risposta, ma devo dire che leggendo la "Legislazione e normativa Cites", come tu mi hai consigliato, mi è rimasta comunque unaperplessità.
Giustamente mi dici che se uno riceve con movimentazione una tartaruga femmina ma non ha un maschio e da questa nascono dei piccoli potrà ottenere solo fonte F. Presumo quindi che se uno riceve con movimentazione un maschio ed una femmina per i piccoli che nasceranno potrà ottenere la fonte C ( chiaramente dopo eventuale controllo DNA).
Il mio dubbio, che non viene chiarito leggendo la normativa che mi hai indicato, è chi sarà il proprietario dei piccoli, e non riesco a trovare nulla di ufficiale in merito.
Tu dici che il proprietario dei piccoli nati sarà la persona indicata al p.to 2bis del Cites, ma se con la movimentazione per legge il proprietario dell'animale rimane la persona indicata al p.to 1, mentre al p.to 2 bis si indica solo la persona che ha presso di sé la tartaruga, come possono i piccoli essere di proprietà della persona indicata al p.to 2 bis?
Non voglio mettere in dubbio la tua competenza, ma cercavo qualcosa di scritto ufficialmente, visto che alcuni dipendenti del Corpo Forestale Ufficio Cites non sembrano concordare con questa interpretazione.
Ciao e grazie ancora. Luca
Ultima modifica di luca66; 31-08-2015 alle 18:53
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