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Varata le Legge europea sugli alloctoni

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  1. #1
    ContributorMod PEMminator
    L'avatar di marconyse
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    Predefinito Re: Varata le Legge europea sugli alloctoni

    Se volette leggere il Regolamento copleto eccovelo in italiano L_2014317IT.01003501.xml
    Per inserire foto clikkate qui http://www.tartarugando.it/bacheca-e...imgur-com.html
    Dal cellulare http://www.tartarugando.it/content/4...-tapatalk.html

    Signore dei Gerrhosaurus, Principe degli Shinisaurus, Giunto infine al soglio degli Xenosaurus, Adepto degli Ouroborus
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    Ti guardo e ti controllo! Attento al PEM!

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  3. #2
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    Predefinito Re: Varata le Legge europea sugli alloctoni

    Citazione Originariamente Scritto da marconyse Visualizza Messaggio
    Se volette leggere il Regolamento copleto eccovelo in italiano L_2014317IT.01003501.xml
    Estrapolo un articolo dal link che hai postato

    "
    Articolo 31Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
    1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione;
    b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.
    2. Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.3. I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.4. Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri."


    Se la disposizione ufficiale e finale è questa, la mia situazione rimane invariata, e terrò la tartaruga dove si trova fino alla sua morte, in quanto è una sola, non si riprodurrà, si trova confinata in una vasca all'interno di un appartamento e non può scappare all'esterno. Probabilmente sarà più difficile attenersi a queste regole per quelli che tengono le tarte all'aperto in laghetti.


  4. #3
    Contributor Mod
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    Predefinito Re: Varata le Legge europea sugli alloctoni

    Citazione Originariamente Scritto da francy_777 Visualizza Messaggio
    Estrapolo un articolo dal link che hai postato

    "
    Articolo 31Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
    1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione;
    b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.
    2. Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.3. I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.4. Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri."


    Se la disposizione ufficiale e finale è questa, la mia situazione rimane invariata, e terrò la tartaruga dove si trova fino alla sua morte, in quanto è una sola, non si riprodurrà, si trova confinata in una vasca all'interno di un appartamento e non può scappare all'esterno. Probabilmente sarà più difficile attenersi a queste regole per quelli che tengono le tarte all'aperto in laghetti.
    ....infatti la vedo più dura per quelle cosiddette "oasi faunistuche" ( e qui in Friuli ne abbiamo ), dove non hanno il controllo delle popolazioni di Ts......


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